ASGI sulla depenalizzazione dell'Omosessualità

Iniziativa all’Assemblea ONU per la depenalizzazione dell’omosessualità.
Torino, 3 dicembre 2008
OGGETTO: Comunicato stampa. Iniziativa all’Assemblea ONU per la depenalizzazione dell’omosessualità.
L'ASGI ricorda che il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro ogni forma di discriminazione o di persecuzione basata sull'orientamento sessuale costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dai patti delle Nazioni Unite relativi ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata il 12 dicembre 2007, all'art. 21 sancisce che “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali” (art. 21) ” Si ricorda altresì che norma vincolante per gli stati aderenti all'Unione è la direttiva 2000/78/CE, recepita in Italia con il d.lgs 9.07.2003 n. 216 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che mira a “ stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convenzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali” (art. 1)
La tutela verso le persecuzioni e le gravi e persistenti discriminazioni che possono subire le persone in ragione dell'orientamento sessuale costituisce altresì un caposaldo del diritto d'asilo in ambito comunitario. La direttiva 2004/83/CE, recepita dall'Italia con il recente d.lgs 19.11.2007 n. 251, sancisce che costituiscono atti di persecuzione i “provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari discriminatori per la loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio” (art. 9 c. 2 lettera b). Il citato d.lgs 251/07 sancisce che, ai fini della protezione, “in funzione della situazione nel Paese di origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla comune caratteristica dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana” (art. 8 c.1 lettera d)
L'ASGI ricorda che in 91 paesi del mondo nei confronti degli omosessuali sono diffuse discriminazioni e violenze sistematiche, privazione dei diritti civili, politici e sociali. In molti di questi paesi avvengono altresì persecuzioni, torture e si ricorre a sanzioni penali, e persino alla pena di morte nei confronti delle persone di diverso orientamento sessuale. Questa situazione costituisce a livello internazionale una delle principali emergenze per la tutela dei diritti umani. Con chiara evidenza si può vedere come la proposta avanzata dalla Francia sia pienamente in linea con i fondamenti della tradizione giuridica europea e vada pertanto fortemente sostenuta.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASGI