Straniero gay in Italia ha diritto allo stato di rifugiato

Lo ha deciso la Cassazione che, con l'ordinanza 15981 del 20 settembre 2012, ha
accolto il ricorso contro la decisone della Corte d'appello di Trieste che ha
ritenuto irrilevante, al fine del riconoscimento della protezione, che l'
ordinamento giuridico del Senegal ritenesse l'omosessualità un reato «perché
non è possibile inferire la situazione individuale di perseguitato da quella
generale di un paese». Secondo la Suprema Corte il clandestino senegalese gay,
scappato dal paese perchè l'omosessualità è ritenuta un reato, ha diritto allo
stato di rifugiato politico o la concessione della protezione sussidiaria o il
permesso di soggiorno, per non comprometterne la libertà personale, in base
alla carta dei diritti dell'Unione Europea. Nonostante la Corte di merito
avesse deciso diversamente, la sesta sezione civile ha ribaltato
categoricamente il giudizio, ritenendo invece legittima tale richiesta.

Gli ermellini hanno evidenziato come la repressione penale dell'omosessualità
comporta necessariamente l'impedimento a tutti i cittadini omosessuali di
vivere liberamente la propria vita sessuale e affettiva, integrando la
privazione di un diritto fondamentale. Nella stessa decisione, i giudici di
piazza Cavour hanno precisato che "laddove si è chiarito che per persecuzione
deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche
essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione
del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la
reclusione. Per questo le persone di orientamento omosessuale sono costrette a
violare la legge penale del Senegal e a esporsi a gravi sanzioni per poter
vivere liberamente la propria sessualità: ciò costituisce una grave ingerenza
nella vita privata dei cittadini senegalesi omosessuali che compromette
grandemente la loro libertà personale".

Pertanto, la Suprema corte ha rimandato bacchettandola alla Corte d'appello di
Trieste, gli atti al fine di acquisire le prove necessarie per verificare o
meno la condizione di omosessualità del ricorrente. Inoltre ha ordinato di
accertare quale sia, la situazione sociale del paese, per ciò che concerne l'
omofobia e i gravi atti discriminatori e persecutori contro gli omosessuali
denunciati dai mezzi di informazione e da siti istituzionali e di
organizzazioni non governative, avendo i giudici di merito ignorato
completamente la situazione sociale del paese. Tutto ciò «nel rispetto del
criterio direttivo della legislazione comunitaria e italiana in materia di
istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale».

Per Giovanni D'Agata, fondatore dello "Sportello dei Diritti", i giudici
della Suprema Corte hanno dimostrando grande sensibilità' nell'applicazione
delle norme.

Fonte: http://www.laltrapagina.it/mag/?p=11440
Pubblicato da Lorenzo Bernini