Regolarizzazione. Interpretazione allargata per la prova di presenza

Vanno bene schede telefoniche, tessere di mezzi pubblici e altri documenti
rilasciati da privati che svolgono "una funzione, un'attribuzione o un servizio
pubblico". L'Avvocatura di Stato sposa la "linea Riccardi", dando finalmente
una chance a molti lavoratori stranieri

di Elvio Pasca

Roma – 4 ottobre 2012 – Certificati medici e multe, certo, ma anche schede
telefoniche, abbonamenti a mezzi pubblici o attestazioni di centri di
accoglienza o di ricovero. Si allunga, e di molto, la lista dei documenti che
possono attestare la presenza in Italia almeno dal 31 dicembre 2011 e che sono
indispensabili per la regolarizzazione.

Tardi, forse troppo, alla fine il chiarimento è arrivato. E per fortuna ha
vinto la linea Riccardi, quell' interpretazione più estensiva di "organismo
pubblico" caldeggiata dal ministero dell'integrazione che finora doveva
vedersela con le chiusure dai ministeri del lavoro e dell'Interno. A metterlo
nero su bianco è un parere reso oggi al governo dall'Avvocatura Generale dello
Stato, (l'organo di consulenza giuridica dello Stato) che potrebbe far
impennare nei prossimi (pochi) giorni le domande di regolarizzazione.

Chi sono, si chiede innanzitutto l'Avvocatura, i destinatari della
regolarizzazione? "Stranieri, con posizione di irregolarità nel territorio
nazionale e che pertanto, difficilmente possono vantare contatti e (quindi)
documentazione rilasciata da un'amministrazione o da un ente pubblico" si legge
nel parere. E già questa sembra un'implicita bacchettata alla scelta di far
certificare da un "organismo pubblico" la presenza del clandestino in Italia.

Dopodiché arriva l'interpretazione della nozione di "organismo pubblico".
Scrive l'Avvocatura: "La ratio sottesa all'adozione del più ampio termine di
"organismi pubblici" è proprio quella di includervi anche soggetti pubblici,
privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una
funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico".

Interessantissima, a questo punto, è la lista di esempi di documentazione da
ritenere valida. Perché comprende "la certificazione medica proveniente da
struttura pubblica" così come "il certificato di iscrizione scolastica dei
figli del lavoratore", ma "tessere nominative dei mezzi pubblici;
certificazioni provenienti dalle forze pubbliche quali sanzioni stradali,
amministrative, multe di ogni genere, ecc; titolarità di schede telefoniche di
operatori italiani (quali Tim, Vodafone, Wind, 3 ecc…); centri di accoglienza
e\o di ricovero autorizzati o anche religiosi".

Alcuni di questi documenti non arrivano da amministrazioni pubbliche, ma, nota
l'Avvocatura dello Stato, sono comunque rilasciati "da soggetti che erogano
servizi e/o intrattengono relazioni di carattere lato sensu pubblico, e ciò
indipendentemente dalla condizione di regolarità dell'utente". Dare un'
interpretazione diversa, ammonisce il parere, "significherebbe contrastare la
volontà del legislatore".

Nello stesso parere ci sono anche altri due chiarimenti su prove fornite prima
del 31 dicembre 2011 da autorità pubbliche non italiane: il timbro Schengen di
un altro Paese apposto sul passaporto del lavoratore (è il caso di chi è
passato per altri Paesi europei prima di arrivare in Italia), e la
documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia.

Il timbro, da solo, non basta. Può infatti "attestare soltanto la presenza
dello straniero, a quella data, nel territorio Schengen, non anche nel
territorio nazionale".Va quindi accompagnata da altra documentazione rilasciata
da "organismi pubblici", sempre nella vasta interpretazione data sopra.

Via libera, invece, ai documenti dei consolati. "Si tratta , infatti di
documentazione proveniente comunque da Autorità pubbliche, sebbene non
nazionali, rilasciata però nel territorio nazionale e ciò non può che far
supporre la presenza del destinatario nel territorio nazionale".


Fonte: http://www.stranieriinitalia.it/attualita-regolarizzazione.
_interpretazione_allargata_per_la_prova_di_presenza_15928.html

Pubblicato da Lorenzo Bernini